Onorevoli Deputati! - L'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), Organizzazione internazionale indipendente, con sede sul confine franco-svizzero, a poca distanza da Ginevra, è il principale laboratorio del mondo dedicato alla fisica delle particelle elementari e delle loro interazioni. L'acronimo con cui è universalmente noto deriva dal nome di Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, dato al momento della sua fondazione, avvenuta con una Convenzione internazionale firmata a Parigi il 1o luglio 1953 ed entrata in vigore il 29 settembre

 

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1954. A tale Convenzione aderiscono, attualmente, venti Paesi europei: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. L'Italia ha ratificato la Convenzione istitutiva con legge 9 marzo 1955, n. 310, e la successiva Convenzione modificata con legge 19 ottobre 1970, n. 791.
      L'Unione europea riconosce e sostiene il CERN come essenziale strumento dell'Area europea della ricerca; la struttura del CERN è stata utilizzata come modello per la creazione di altre Organizzazioni di ricerca di interesse europeo quali l'European Southern Observatory (ESO) e l'European Molecular Biology Laboratory (EMBL).
      Il CERN gode di status internazionale presso i due Paesi che lo ospitano, Svizzera (dal 1955) e Francia (dal 1965, quando l'area del laboratorio si è estesa oltre il confine svizzero includendo il territorio francese).
      Nella riunione del 20 settembre 2001 il Comitato del Consiglio del CERN ha istituito un Gruppo di lavoro sull'estensione del riconoscimento dello status internazionale del CERN. Il Gruppo di lavoro, composto da delegati di Austria, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Svizzera e Ungheria, è stato incaricato di elaborare un Protocollo su privilegi e immunità. La bozza finale del Protocollo è stata presentata nel giugno 2003 al citato Consiglio.
      Il riconoscimento dello status internazionale è previsto nell'articolo IX della citata Convenzione istitutiva del CERN che recita: «L'Organizzazione gode di personalità giuridica sul territorio metropolitano di ogni Stato Membro. L'Organizzazione, i rappresentanti degli Stati Membri al Consiglio, (...) i Direttori e i membri del personale dell'Organizzazione godono, sul territorio metropolitano degli Stati Membri e nel quadro di accordi da concludere tra l'Organizzazione e ogni Stato Membro di privilegi e immunità che saranno considerati necessari per lo svolgimento delle funzioni dell'Organizzazione».
      Il Protocollo in esame, garantendo all'Organizzazione condizioni simili a quelle garantite al CERN dai Paesi che lo ospitano, Svizzera e Francia, in tutti i Paesi Membri, pone il CERN nella stessa posizione di altre Organizzazioni internazionali, comprese le Organizzazioni scientifiche europee (Agenzia spaziale europea-ESA, ESO).
      Il Protocollo è stato elaborato sulla base dei testi standard utilizzati per lo status riconosciuto alle organizzazioni internazionali. È in linea con gli Accordi sottoscritti con i Paesi ospitanti, Svizzera e Francia, ed è analogo ai Protocolli già esistenti per l'ESA e per l'ESO.
      In conformità con gli accordi internazionali già ratificati, nel Protocollo si affrontano le questioni del riconoscimento della personalità legale internazionale dell'Organizzazione, dell'immunità dalla giurisdizione (soggetta agli opportuni accordi di risoluzione di dispute), accordi fiscali e doganali e privilegi e immunità dei rappresentanti dei Paesi Membri del Protocollo, del Direttore Generale e del personale, nello svolgimento delle loro funzioni presso l'Organizzazione.
      Il Preambolo del Protocollo richiama i documenti di costituzione del CERN, lo status internazionale riconosciuto dai Paesi ospitanti, lo sviluppo delle attività del CERN in tutti i Paesi Membri con un aumento della mobilità di personale e dei beni assegnati per i programmi scientifici, l'obiettivo del raggiungimento, con la maggior efficacia possibile, delle finalità dell'Organizzazione, garantendo alla stessa un trattamento identico nel territorio di tutti i Paesi Membri ed, infine, l'articolo IX della Convenzione del 1953 che prevede espressamente che il CERN goda nel territorio dei Paesi Membri dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei suoi scopi.
      L'articolo 1 (Definizioni) contiene le definizioni dei termini impiegati nel Protocollo.
      L'articolo 2 (Personalità legale internazionale) riproduce l'indicazione, già con
 

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tenuta nella Convenzione, dello status e della personalità giuridica del CERN.
      L'articolo 3 (Inviolabilità del territorio, edifici e locali) sancisce l'inviolabilità della sede, degli edifici e dei locali del CERN.
      L'articolo 4 (Inviolabilità di archivi e documenti) sancisce l'inviolabilità degli archivi e dei documenti del CERN, ovunque si trovino.
      L'articolo 5 (Immunità da procedimento legale e da esecuzione) introduce le immunità da ogni azione giudiziaria del CERN nell'esercizio delle sue attività ufficiali, salvo: (a) rinuncia espressa nel singolo caso; (b) in caso di azione civile promossa da terzi a seguito di incidente provocato da automezzo di proprietà dell'Organizzazione o circolante per conto della stessa ovvero di infrazione a codici stradali; (c) esecuzione di sentenza arbitrale relativa agli articoli 16 o 18 del Protocollo; (d) in relazione a un contro reclamo inserito nel quadro procedurale di un reclamo avanzato dal CERN. Sulle proprietà e sui beni, inoltre, non possono essere eseguiti provvedimenti di perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, esproprio ed ogni altra forma di esercizio della sovranità dello Stato, mediante provvedimenti amministrativi, giudiziari o legislativi, salvo: (a) rinuncia espressa nel singolo caso; (b) se temporaneamente necessario, relativamente alla prevenzione o all'investigazione di incidente provocato da automezzo di proprietà dell'Organizzazione o circolante per conto della stessa; (c) in caso di blocco di stipendio per debito di un dipendente dell'Organizzazione a seguito di sentenza definitiva ed esecutiva, secondo le norme in vigore nel territorio di esecuzione.
      L'articolo 6 (Disposizioni fiscali e doganali) contiene l'esenzione da imposte dirette, dazi doganali ed altre forme di restrizione all'importazione e all'esportazione delle operazioni e delle transazioni, finanziarie e patrimoniali, riconducibili al CERN. L'articolo prevede il raggiungimento di intese, tra il CERN e lo Stato Parte del Protocollo che ha imposto le tasse, per il rimborso di dazi od imposte applicati od applicabili sulle transazioni di particolare entità su proprietà, beni o servizi. La normativa, che copre anche le imposte sui redditi, non esclude l'applicabilità delle tasse, in funzione all'erogazione di servizi. Le condizioni non sono applicabili per acquisto, uso o importazione ad uso personale dei Funzionari o del Direttore Generale del CERN. Beni e materiali appartenenti all'Organizzazione, acquistati o importati in conformità con queste disposizioni, non possono essere venduti o ceduti sul territorio del Paese che ha concesso l'esenzione se non alle condizioni dallo stesso stabilite.
      L'articolo 7 (Libera disposizione di fondi) consente al CERN di costituire riserve in valuta e in titoli, nonché di trasferirle senza restrizioni, in qualunque valuta, nella misura necessaria a fronteggiare i propri obblighi istituzionali.
      L'articolo 8 (Comunicazioni ufficiali) contiene le disposizioni necessarie ad assicurare la libertà di circolazione di pubblicazioni e altro materiale di informazione, in ogni sua forma, nell'esercizio delle attività ufficiali del CERN.
      L'articolo 9 (Privilegi ed immunità dei Rappresentanti di Stato) introduce i privilegi e le immunità riservati ai soggetti che devono recarsi presso la sede delle riunioni del CERN per lo svolgimento delle periodiche sessioni di lavoro degli organi di gestione, istituiti dalla Convenzione e con competenze normative, politiche, finanziarie e di controllo sull'operato dell'Organizzazione. Gli Stati non sono tenuti ad accordare privilegi e immunità a loro cittadini o residenti permanenti.
      L'articolo 10 (Privilegi ed immunità dei Funzionari) introduce i privilegi e le immunità riservati al personale del CERN che si trasferisce per lo svolgimento delle attività di competenza. In particolare gli stipendi ed emolumenti del personale sono soggetti ad una tassazione a beneficio dell'Organizzazione e sono esenti dalle imposte nazionali. Gli Stati non sono tenuti ad esonerare dalle imposte le pensioni versate dal CERN ai dipendenti. L'articolo in esame prevede inoltre, per i Funzionari dell'Organizzazione, le loro famiglie ed i membri del nucleo familiare, esenzioni da
 

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restrizioni immigratorie e formalità di registro degli stranieri, come normalmente concesse ai funzionari delle Organizzazioni internazionali (paragrafo 2, lettera c); l'inviolabilità di tutti i documenti ufficiali (paragrafo 2, lettera d); il godimento della stessa assistenza al rimpatrio accordata ai diplomatici in caso di crisi internazionale (paragrafo 2, lettera e); i privilegi generalmente concessi ai funzionari di Organizzazioni internazionali in materia di trasferimento di fondi, cambio di valuta e facilitazioni doganali (paragrafo 2, lettera f).
      Gli Stati sono tenuti ad accordare a loro cittadini o residenti permanenti solo il privilegio della tassazione e della riservatezza di documenti, ma non gli altri enunciati nell'articolo.
      L'articolo 11 (Previdenza Sociale) esonera, alla luce dell'esistenza del sistema previdenziale del CERN, i Funzionari in rapporto organico con l'Organizzazione dai versamenti dei contributi previdenziali obbligatori nazionali.
      L'articolo 12 (Privilegi ed immunità del Direttore Generale) estende al Direttore Generale durante lo svolgimento delle sue funzioni i privilegi e le immunità diplomatiche nella loro forma più ampia come stabilito nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. Gli Stati non sono tenuti ad accordare privilegi e immunità a loro cittadini o residenti permanenti.
      L'articolo 13 (Oggetti e limiti delle immunità) specifica i limiti di privilegi e immunità del personale in funzione delle esigenze di indipendenza nello svolgimento delle loro funzioni e non a fini di interesse personale. Disciplina inoltre la rinuncia ai privilegi ed alle immunità per le varie categorie interessate, stabilendo i diversi organi competenti a rinunciare ai privilegi e alle immunità.
      L'articolo 14 (Cooperazione con gli Stati Parte al presente Protocollo) contiene le clausole consuetudinarie di cooperazione con le autorità degli Stati per agevolare l'applicazione di leggi e regolamenti dello Stato, l'obbligo di impedire abusi nell'applicazione di privilegi, immunità e facilitazioni, l'obbligo di osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato per le persone che godano dei privilegi, immunità e facilitazioni previsti dall'Accordo.
      L'articolo 15 (Sicurezza ed ordine pubblico) contiene la clausola consuetudinaria sulla priorità della sicurezza pubblica all'applicazione delle disposizioni del Protocollo.
      L'articolo 16 (Dispute di natura privata) prevede che l'Organizzazione elabori procedure di composizione delle controversie di diritto privato che la riguardino ovvero delle controversie relative alle persone coperte dall'ambito di applicazione del Protocollo, per il caso in cui non intervenga rinuncia all'immunità.
      L'articolo 17 (Contenziosi tra Stati Parte del presente Protocollo) contiene la clausola consuetudinaria sulle modalità di composizione negoziata ovvero arbitrale delle divergenze tra le Parti.
      L'articolo 18 (Contenziosi tra Stati Parte del presente Protocollo e l'Organizzazione) contiene la clausola consuetudinaria sulle modalità di composizione negoziata ovvero arbitrale delle divergenze tra le Parti.
      L'articolo 19 (Corte Internazionale di Arbitrato) contiene la clausola consuetudinaria sulle modalità di composizione arbitrale delle divergenze tra le Parti.
      L'articolo 20 (Esecuzione del Protocollo) permette all'Organizzazione di concludere Accordi aggiuntivi al Protocollo con uno o più Stati per permetterne l'applicazione, se necessario.
      L'articolo 21 (Procedure di Emendamenti) prevede la procedura di emendamento al Protocollo, secondo modalità comuni a tutti i Protocolli analoghi.
      L'articolo 22 (Accordi particolari) prevede la possibilità di ulteriori accordi tra Organizzazione e Stati, non in conflitto con il presente Protocollo.
      L'articolo 23 (Firma, ratifica ed accessione) prevede i termini di apertura alla firma del Protocollo (dal 19 dicembre 2003 al 19 dicembre 2004) presso il CERN, nonché le procedure di partecipazione al Protocollo, mediante deposito dello strumento
 

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di ratifica, accettazione, approvazione od adesione presso il Direttore Generale dell'UNESCO.
      L'articolo 24 (Entrata in vigore) stabilisce i termini di entrata in vigore del Protocollo, sia sul piano internazionale - trenta giorni dopo il deposito del dodicesimo strumento di ratifica - che per il singolo Stato.
      L'articolo 25 (Notifica) prevede che il Direttore Generale dell'UNESCO notifichi a tutti gli Stati firmatari il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione od accessione, l'entrata in vigore del Protocollo e ogni notifica di denuncia.
      L'articolo 26 (Registrazione) prevede che il Direttore Generale dell'UNESCO, come Depositario del Protocollo, lo faccia registrare presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite.
      L'articolo 27 (Denuncia) prevede la procedura di denuncia del Protocollo, nei termini consuetudinari e, cioè, con effetto dopo un anno dalla ricezione della notifica.
      Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e non si rende, pertanto, necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli:

          l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo;

          l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione;

          l'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore della legge.